Ordinanza n. 91 del 1991

 

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ORDINANZA N. 91

 

ANNO 1991

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Giovanni CONSO                                              Presidente

Prof. Ettore GALLO                                                   Giudice

Dott. Aldo CORASANITI                                              “

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 458, primo e secondo comma, del codice di procedura penale in relazione all'art. 442, comma secondo, stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1990 dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Kevi Athanas, iscritta al n. 539 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Milano, nel corso di un giudizio immediato a carico di Kevi Athanas - premesso che questi aveva tempestivamente proposto richiesta di giudizio abbreviato, cui il pubblico ministero aveva negato il proprio consenso senza fornire alcuna motivazione, e che gli atti erano stati trasmessi al Tribunale dal Giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art.457 del codice di procedura penale - ha, con ordinanza del 6 giugno 1990, sollevato, su eccezione della difesa, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 458, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede l'obbligo di motivazione del dissenso espresso dal p.m. sulla richiesta di giudizio abbreviato con conseguente esclusione per il giudice del dibattimento della possibilità di pronunciare sentenza di condanna, all'esito di giudizio immediato, con la diminuzione di pena di cui all'art. 442, secondo comma c.p.p.";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente inammissibile;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 81 del 1991 ha dichiarato, in applicazione dell'art.27 della legge 11 marzo 1953, n.87, l'illegittimità costituzionale dell'art.458, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, tanto nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni, quanto nella parte in cui non prevede che il giudice, allorché, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art.442, secondo comma, dello stesso codice;

che, di conseguenza, la questione qui proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

Per Questi Motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 458, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 81 del 1991, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice, questione sollevata dal Tribunale di Milano con ordinanza 6 giugno 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

 

Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.

 

Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1991.